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D.Lvo 03/09/2003 n. 257c) definisce le procedure per la nomina dei responsabili delle unità organizzative previste dagli articoli 13 e 14 d) definisce le modalità per la gestione e l'amministrazione del personale, prevede le procedure di assunzione ai diversi livelli e profili del personale, individua gli strumenti contrattuali che possono essere utilizzati per l'acquisizione del personale e) definisce le modalità per la gestione patrimoniale, economica, finanziaria e contabile interna, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato f) definisce le procedure per la pianificazione ed il controllo di gestione, nonchè per la redazione dei bilanci g) definisce procedure e strumenti che assicurino la trasparenza nell'assegnazione e nell'utilizzo delle risorse finanziarie per i diversi obiettivi di ricerca e per la realizzazione delle funzioni istituzionali h) definisce la disciplina per l'approvvigionamento di beni e servizi in conformità con la normativa nazionale e comunitaria vigente i) definisce le regole per il ricorso agli strumenti di cui agli articoli 17 e 18 e stabilisce le modalità di controllo degli stessi l) definisce le modalità per le assunzioni e nomine dei dirigenti e di altre funzioni dirigenziali e per le nomine del responsabili delle unità organizzative di primo livello. 3. Il regolamento di organizzazione e funzionamento può prevedere le modalità di adozione di ulteriori regolamenti interni o di altri atti di organizzazione e gestione disciplinandone il procedimento di formazione ed approvazione. Nota all'art. 20: - Il Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante: «Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59», è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1999, n. 193. Art. 21. Personale 1. Il rapporto di lavoro del dipendenti dell'ENEA è regolato ai sensi del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In deroga a quanto previsto dall'articolo 70, comma 4, del citato Decreto legislativo n. 165 del 2001, la contrattazione collettiva di cui all'articolo 40 del medesimo Decreto legislativo definisce il comparto di contrattazione del personale dell'ENEA. 2. L'ENEA si avvale, sentite le organizzazioni sindacali, di tutte le forme contrattuali di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalla normativa vigente in materia di rapporto di lavoro, nell'ambito di un 3. L'ENEA, con proprio regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 20 e previo parere del Ministro per la funzione pubblica, adegua la disciplina del personale in organico alla norme del comma 1. Note all'art. 21: - Il testo dell'art. 40 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è il seguente: «Art. 40 Contratti collettivi nazionali e integrativi 1. La contrattazione collettiva si svolge su tutte le materie relative al rapporto di lavoro ed alle relazioni sindacali. 2. Mediante appositi accordi tra l'ARAN e le confederazioni rappresentative ai sensi dell'art. 43, comma 4, sono stabiliti i comparti della contrattazione collettiva nazionale riguardanti settori omogenei o affini. I dirigenti costituiscono un'area contrattuale autonoma relativamente a uno o più comparti. I professionisti degli enti pubblici, già appartenenti alla decima qualifica funzionale, i ricercatori e i tecnologi degli enti di ricerca, compresi quelli dell'ENEA, costituiscono, senza alcun onere aggiuntivo di spesa a carico delle amministrazioni interessate, unitamente alla dirigenza, in separata sezione, un'area contrattuale autonoma, nel rispetto della distinzione di ruolo e funzioni. Resta fermo per l'area contrattuale della dirigenza del ruolo sanitario quanto previsto dall'art. 15 del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni. Agli accordi che definiscono i comparti o le aree contrattuali si applicano le procedure di cui all'art. 41, comma 6. Per le figure professionali che, in posizione di elevata responsabilità, svolgono compiti di direzione o che comportano iscrizione ad albi e per gli archeologi e gli storici dell'arte aventi il requisito di cui all'art. 1, comma 3, della Legge 7 luglio 1988, n. 254, nonchè per gli archivisti di Stato, i bibliotecari e gli esperti di cui all'art. 2, comma 1, della medesima Legge, che, in posizione di elevata responsabilità, svolgono compiti tecnico scientifici e di ricerca, sono stabilite discipline distinte nell'ambito dei contratti collettivi di comparto. 3. La contrattazione collettiva disciplina, in coerenza con il settore privato, la durata dei contratti collettivi nazionali e integrativi, la struttura contrattuale e i rapporti tra diversi livelli. Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono; essa può avere ambito territoriale e riguardare più amministrazioni. Le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate. 4. Le pubbliche amministrazioni adempiono agli obblighi assunti con i contratti collettivi nazionali o integrativi dalla data della sottoscrizione definitiva e ne assicurano l'osservanza nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti. ». -Il testo dell'art. 70, comma 4, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è il seguente: «4. Le aziende e gli enti di cui alle leggi 26 dicembre 1936, n. 2174, e successive modificazioni ed integrazioni, Legge 13 luglio 1984, n. 312, Legge 30 maggio 1988, n. 186, Legge 11 luglio 1988, n. 266, Legge 31 gennaio 1992, n. 138, Legge 30 dicembre 1986, n. 936, Decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui al titolo I. I rapporti di lavoro dei dipendenti dei predetti enti ed aziende nonchè della Cassa depositi e prestiti sono regolati da contratti collettivi ed individuali in base alle disposizioni di cui agli articoli 2, comma 2, all'art. 8, comma 2, ed all'art. 60, comma 3. Le predette aziende o enti e la Cassa depositi e prestiti sono rappresentati dall'ARAN ai fini della stipulazione dei contratti collettivi che li riguardano. Il potere di indirizzo le altre competenze inerenti alla contrattazione collettiva sono esercitati dalle aziende ed enti predetti e della Cassa depositi e prestiti di intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri, che li esprime tramite il Ministro per la funzione pubblica, ai sensi dell'art. 41, comma 2. La certificazione dei costi contrattuali al fine della verifica della compatibilità con gli strumenti di programmazione e bilancio avviene con le procedure dell'art. 47.». 1. Il Ministro delle attività produttive vigila sul corretto andamento dell'ENEA e verifica il perseguimento del suoi fini istituzionali. In particolare, il Ministro approva a) le proposte di piano triennale e di piano annuale deliberate dal consiglio di amministrazione b) il bilancio consuntivo dell'ente c) la costituzione di società, consorzi ed altre forme associative di cui al l'articolo 17 e i relativi statuti d) la partecipazione dell'ente a società, consorzi ed altre forme associative di cui all'articolo 17 e) le modifiche al regolamento di organizzazione e funzionamento. 2. Decorsi sessanta giorni dalla ricezione del piano triennale e del piano annuale dell'ENEA senza osservazioni da parte del Ministro delle attività produttive, del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio per gli ambiti di rispettiva competenza, i piani si intendono approvati. Sul piano annuale e sul piano triennale, per gli ambiti di rispettiva competenza, sono richiesti dal consiglio di amministrazione dell'ente e acquisiti nel termine perentorio di sessanta giorni, i pareri dei Ministri dell'economia e delle finanze e per la funzione pubblica. 3. I bilanci consuntivi e le relazioni del collegio dei revisori sono inviate al Ministro delle attività produttive entro il 30 aprile di ogni anno. Decorsi sessanta giorni dalla ricezione del bilancio consuntivo dell'ente senza osservazioni da parte del Ministro delle attività produttive, il bilancio si intende approvato ed è trasmesso al Ministero dell'economia e delle finanze. 4. L'ENEA è soggetto al controllo della Corte dei conti previsto dall'articolo 12 della Legge 21 marzo 1958, n. 259, e si avvale del patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, ai sensi dell'articolo 43 del Regio Decreto 30 ottobre 1933, n. 1611. Note all'art. 22: - Il testo dell'art. 12 della Legge 21 marzo 1958, n. 259 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 8 aprile 1958, n. 84), recante «Partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria» è il seguente: «Art. 12. Il controllo previsto dall'art. 100 della Costituzione sulla gestione finanziaria degli enti pubblici ai quali l'Amministrazione dello Stato o un'azienda auto noma statale contribuisca con apporto al patrimonio in capitale o servizi o beni ovvero mediante concessione di garanzia finanziaria, è esercitato, anzichè nei modi previsti dagli articoli 5 e 6, da un magistrato della Corte dei conti, nominato dal presidente della Corte stessa, che assiste alle sedute degli organi di amministrazione e di revisione.». -Il testo dell'art. 43 del Regio Decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 dicembre 1933, n. 286), recante: «Approvazione del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato », come modificato dalla Legge 16 novembre 1939, n. 1889 e dalla Legge 3 aprile 1979, n. 103, è il seguente: «Art. 43. L'Avvocatura dello Stato può assumere la rappresentanza e la difesa nei giudizi attivi e passivi avanti le autorità giudiziarie, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali, di amministrazioni pubbliche non statali ed enti sovvenzionati, sottoposti a tutela od anche a sola vigilanza dello Stato, sempre che sia autorizzata da disposizione di Legge, di regolamento o di altro provvedimento approvato con Regio Decreto. Le disposizioni e i provvedimenti anzidetti debbono essere promossi di concerto coi Ministri per la grazia e giustizia e per le finanze. Qualora sia intervenuta l'autorizzazione, di cui al primo comma, la rappresentanza e la difesa nei giudizi indicati nello stesso comma sono assunte dalla Avvocatura dello Stato in via organica ed esclusiva, eccettuati i casi di conflitto di interessi con lo Stato o con le regioni. Salve le ipotesi di conflitto, ove tali amministrazioni ed enti intendano in casi speciali non avvalersi della Avvocatura dello Stato, debbono adottare apposita motivata delibera da sottoporre agli organi di vigilanza. Le disposizioni di cui ai precedenti commi sono estese agli enti regionali, previa deliberazione degli organi competenti.». Art. 23. Relazione annuale al Parlamento 1. Il Ministro delle attività produttive, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, trasmette al Parlamento, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sull'attività svolta dall'ENEA e dalle società o consorzi da essa comunque partecipati. 1. Per gravi e motivate ragioni, inerenti il corretto funzionamento dell'Ente ed il perseguimento del suoi fini istituzionali, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle attività produttive, può essere sciolto il consiglio di amministrazione e nominato un commissario straordinario, per un periodo non superiore a diciotto mesi, con il potere del presidente e del consiglio di amministrazione, eventualmente coadiuvato da due vice commissari. |
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